venerdì 22 maggio 2009

Infermiere straniere nell'Alto Adige


Vi vogliamo presentare una pubblicazione dell'Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni:


FABBISOGNO DI INFERMIERI E RISPOSTA DEI FLUSSI DI IMMIGRAZIONE


Nel corso degli anni 90 in Italia si evidenzia un serio deficit nell’offerta di infermieri. La situazione è talmente grave che nel 2005 il governo emana un decreto per autorizzare la riassunzione degli infermieri andati in pensione e i contratti di lavoro a tempo determinato di un anno o il pagamento, con tariffe libero professionali, delle prestazioni extra-orario di chi è in ruolo.
La risposta che ha più successo è tuttavia l’apertura delle frontiere agli immigrati stranieri. Il flusso immigratorio riesce a tamponare temporaneamente l’emergenza ed inizia una nuova fase nella quale la presenza di infermieri immigrati diventa strutturale a livello nazionale ed anche in Alto Adige. Come dato significativo ricordiamo che l’Ipasvi (Ordine degli infermieri) locale aveva a novembre 2007 4.385 iscritti, tra i quali 793 stranieri, un rispettabile 18,1%.

titolo: Fabbisogno di infermieri e risposta dei flussi di immigrazione
autori: Miguel Angel García, Pietro Pinto
contenuto: rapporto dell'indagine realizzata nel 2008 nell'Alto Adige
dimensioni: 202 pagine, 1,08 MB nella versione digitale pdf
edizione cartacea: Osservatorio Provinciale sulle immigrazioni, Bolzano 2009, versioni in italiano e in tedesco
parole chiave: infermieri sanità immigrazione flussi lavoro


Ulteriori informazioni sul tema:

Infermieri trasfusioni dal sud



sabato 16 maggio 2009

Impressionen/i 7.+8. Mai 2009 Aurora "Andere Identitäten- Andere Geschichten * Identitá diverse - storie differenti"

BM Auer / Ora Roland Pichler

Peter#kompripiotr#Holzknecht: Experimintercult

Danza Boliviana


Pubbliko @ Diskussion/e

v.l.: Ansar Ullah, Beatrix Aigner, Fernando Biague

Winston Vega & Felipe Rossel

domenica 10 maggio 2009

A quanto si legge sui giornali, questa settimana il governo chiederà la fiducia sul cosiddetto ddl sicurezza.

Art. 47. (Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno).

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare».

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Art. 45. (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

l) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»;