lunedì 3 agosto 2009

Dall'8 agosto 2009 entra in vigore la Legge 94/2009

Il DIVIETO DI SEGNALAZIONE rimane legge!

Dall'8 agosto 2009 entra in vigore la Legge 94/2009,

chiamata anche DDL "Sicurezza", che lascia intatto l'articolo 35

comma 5 del D Lgs. 286/1998 che disciplina il

"DIVIETO DI SEGNALAZIONE" per gli stranieri privi di permesso

di soggiorno che ricevono cure sanitarie.

Nel medesimo provvedimento legislativo, tuttavia, viene introdotto

il reato penale contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale

nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5mila

a 10mila euro (art. 10 bis del testo unico sull'immigrazione).

V'è il rischio di un'interpretazione non univoca della normativa

in quanto l'introduzione del reato di immigrazione irregolare e gli obblighi

di denuncia che da esso discendono per i pubblici ufficiali e gli incaricati di

pubblici servizi possono apparire in contraddizione con il

DIVIETO DI SEGNALAZIONE prevista dal citato comma 5 dell'articolo 35.

Per tale ragione, MSF, ASGI, SIMM e OISG auspicano l'approvazione

di disposizioni che garantiscano la piena applicazione del

DIVIETO DI SEGNALAZIONE, essendo palese che non sussiste alcuna

facoltà di denuncia degli stranieri privi di permesso di soggiorno che

si rivolgano alle strutture sanitarie, salvo i casi in cui sia obbligatorio

il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani.

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