Il DIVIETO DI SEGNALAZIONE rimane legge!
Dall'8 agosto 2009 entra in vigore la Legge 94/2009,
chiamata anche DDL "Sicurezza", che lascia intatto l'articolo 35
comma 5 del D Lgs. 286/1998 che disciplina il
"DIVIETO DI SEGNALAZIONE" per gli stranieri privi di permesso
di soggiorno che ricevono cure sanitarie.
Nel medesimo provvedimento legislativo, tuttavia, viene introdotto
il reato penale contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5mila
a 10mila euro (art. 10 bis del testo unico sull'immigrazione).
V'è il rischio di un'interpretazione non univoca della normativa
in quanto l'introduzione del reato di immigrazione irregolare e gli obblighi
di denuncia che da esso discendono per i pubblici ufficiali e gli incaricati di
pubblici servizi possono apparire in contraddizione con il
DIVIETO DI SEGNALAZIONE prevista dal citato comma 5 dell'articolo 35.
Per tale ragione, MSF, ASGI, SIMM e OISG auspicano l'approvazione
di disposizioni che garantiscano la piena applicazione del
DIVIETO DI SEGNALAZIONE, essendo palese che non sussiste alcuna
facoltà di denuncia degli stranieri privi di permesso di soggiorno che
si rivolgano alle strutture sanitarie, salvo i casi in cui sia obbligatorio
il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani.
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